mercoledì 23 gennaio 2013

Il programma politico di AGL

Conclusa con successo la campagna  raccolta firme per la presentazione della Lista AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA', i candidati baresi sono entrati in campagna elettorale con questo programma:

http://www.amnistiagiustizialiberta.it/programma-lista-amnistia-giustizia-libert

USCIRE SUBITO DALLA FLAGRANZA DI REATO: AMNISTIA PER LA REPUBBLICA.
Con la lista di scopo AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ si chiede il voto degli elettori affinché l’Italia, questa Italia, esca dalla assoluta flagranza criminale nella quale da decenni e decenni insiste e persevera nei confronti delle giurisdizioni europee, internazionali e – in primissimo luogo – della Costituzione italiana. I radicali, che la promuovono, hanno adottato questo obiettivo principale della propria vita politica e personale.

APRIRE SUBITO IL CANTIERE PER UNA RIFORMA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA.
Senza l’amnistia e l’indulto non è pensabile realizzare una seria riforma della giustizia e, quindi, dar vita ad un progetto organico di interventi diretti a restituire credibilità ed efficienza all'intero sistema giudiziario, allo scopo di farlo funzionare e di fornire risposte rapide ed efficienti alle attese dei cittadini, nel contempo assicurando loro una ragionevole durata dei processi civili e penali, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, senza rinunziare alle altre garanzie costituzionali.

L’impegno di riformare l’amministrazione del nostro sistema giudiziario e penitenziario passa necessariamente attraverso cinque linee direttrici: rinnovamento della magistratura, riforma del codice penale e del sistema carcerario, riforma della giustizia civile e miglioramento dell’efficienza del sistema-Giustizia.


1. Rinnovamento della magistratura
Nella sua Relazione tenuta il 19 ottobre 2012 in occasione dell’Incontro di studio su “Le novità in materia di ordinamento giudiziario”, organizzato dall’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, il Prof. Giuseppe Di Federico ha sostenuto che: a) l’Italia è l’unico paese europeo ove nessun organo esterno influisce sulle decisioni che riguardano lo status dei giudici e pubblici ministeri e dove tutte quelle decisioni sono assunte in piena indipendenza dal CSM; b) a differenza di altri paesi i nostri magistrati, per iniziativa del CSM, non sono soggetti a reali, selettive valutazioni di professionalità e raggiungono tutti, da oltre 40 anni, il massimo livello della carriera, dello stipendio della liquidazione e della pensione; c) di conseguenza, per volere del CSM, i nostri magistrati hanno un trattamento economico complessivo molto più elevato di quello dei loro colleghi dell’Europa continentale . Negli altri paesi, infatti, solo un percentuale molto bassa di magistrati raggiunge i livelli più elevati della carriera, dello stipendio e della pensione; d) a differenza degli altri paesi l’inamovibilità copre l’intero arco della vita lavorativa dei nostri magistrati (non solo dei giudici ma anche dei pubblici ministeri). Anche questa è una conseguenza delle promozioni effettuate dal CSM sulla base dell’anzianità. Una volta raggiunta una sede gradita i magistrati vi possono rimanere indefinitamente a prescindere dalle esigenze di personale togato che insorgono negli uffici giudiziari meno graditi; e) le attività di supervisione dell’attività dei magistrati da parte dei dirigenti degli uffici sono di gran lunga meno pregnanti di quanto non siano negli altri paesi dell’Europa continentale, soprattutto a causa del ruolo di vertice organizzativo della magistratura che il CSM si è assunto. Un ruolo che, tra l’altro, pone nelle mani dei singoli magistrati di ogni ufficio giudiziario efficaci strumenti per controllare le scelte dei dirigenti ed eventualmente ottenere che esse vengano corrette da interventi del CSM; f) a differenza di altri paesi i nostri magistrati possono svolgere per moltissimi anni funzioni non giudiziarie (anche in rappresentanza di partiti politici) e mantenere al contempo tutti i vantaggi di carriera ed economici dei magistrati che seguitano a svolgere attività giudiziaria.

2. La riforma del codice penale
La riforma della giustizia e del carcere debbono passare necessariamente attraverso la rimodulazione del diritto penale sostanziale, di cui vanno rimosse le incrostazioni determinate da politiche criminali varate nel “segno dell’emergenza” e della logica degli “interventi d’occasione”.
Quanto ai contenuti della riforma si ribadisce che l’intervento più urgente, proprio come illustrato nel libro scritto a quattro mani da Carlo Nordio e Giuliano Pisapia (In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili), dovrà riguardare il sistema delle pene principali, il quale andrà arricchito di misure sanzionatorie “diversive” che releghino la pena detentiva ad autentica ultima ratio. Caratteristica strutturale delle pene deve essere infatti la loro destinazione a favorire esisti di risocializzazione (nei confronti dei soggetti bisognosi di recupero), ovvero di non desocialiazzazione (verso i soggetti socialmente integrati). A tal proposito sarebbe opportuna l’introduzione del processo cosiddetto “bifasico”, in modo da consentire al giudice di commisurare la pena alternativa a quelli che sono i reali bisogni rieducativi del reo.
Inoltre è di massima importanza introdurre strumenti di deflazione del carico di lavoro degli uffici inquirenti e giudicanti quali: un’ampia depenalizzazione, l'introduzione dell'istituto dell'archiviazione per irrilevanza penale del fatto e la mediazione dei conflitti interpersonali. In questa stessa chiave assume un ruolo strategico la previsione di una clausola di necessaria offensività del fatto penale. Già da sole, queste innovazioni assicurerebbero maggiore razionalità, coerenza ed efficienza al sistema penale.
L’intervento riformatore dovrà infine esprimere un netto rifiuto del diritto penale del comportamento, bandire ogni ipotesi di responsabilità quasi-oggettiva e definire una volta per tutte le forme del c.d. “dolo indiretto”.
Particolare cura, sempre in chiave di razionalizzazione garantistica, va riservata anche alla riscrittura dei delitti associativi mediante una più precisa descrizione sia della condotta di partecipazione e sia delle condotte di sostegno associativo (concernenti la c.d. area della “contiguità” associativa), le quali vanno anche accompagnate da una espressa clausola di inapplicabilità delle norme sul concorso eventuale.
3. La questione penitenziaria: le carceri fuorilegge sempre più emblema dell’ingiustizia di Stato
Non sono solo i Radicali -che promuovono questa lista- a sostenere che le carceri sono fuorilegge. A sanzionare il nostro Stato, ripetutamente e da anni, è infatti la Corte Europea dei diritti dell’uomo che il 7 gennaio scorso è tornata a condannare l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, quello che punisce i “trattamenti inumani e degradanti”. La Corte di Strasburgo non si è limitata a richiedere al nostro Paese di risarcire 7 detenuti (tre dei quali per istanze avanzate da penalisti radicali) per danni “morali” ma, partendo dalla constatazione che le nostre carceri versano in una crisi “strutturale”, ha intimato all’Italia -attraverso la sua “sentenza pilota”- di rientrare immediatamente nella legalità costituzionale ed europea.
 Il problema carcere deve esser risolto non costruendo nuovi istituti penitenziari, ma considerando la detenzione, quale misura cautelare e di espiazione della pena, solo per i casi più gravi, per i soggetti più pericolosi, come prima tappa di un percorso che deve portare al recupero del soggetto: il carcere, insomma, quale extrema ratio. Anche perché è dimostrato – dati scientifici alla mano – che chi sconta la pena nelle nostre galere ha una recidiva (cioè torna a delinquere) vicina all’80%, mentre i “colpevoli” che accedono alle misure alternative, solo in rarissimi casi tornano a commettere reati.
Purtroppo dopo l’indulto del 2006 - che per cecità e scelte di bassa cucina politica non è stato abbinato ad un provvedimento di Amnistia - le cause del sovraffollamento carcerario non sono state rimosse, il che ha prodotto effetti devastanti nel sistema penitenziario del nostro Paese.

4. La riforma della giustizia civile
Il processo civile ordinario risulta essere il sistema più lento in assoluto in Europa (80% in più di durata): nove anni e mezzo di durata rispetto alla media europea di cinque anni e mezzo.
Le cause di diritto del lavoro che coinvolgono le imprese hanno una durata media di due anni e cinque mesi e la caratteristica principale di questo tipo di cause è che il tempo di attesa della prima udienza assorbe più di un terzo del tempo complessivo.
Un’altra riforma importante, capace in prospettiva di arrecare un notevole miglioramento alla giustizia civile italiana, va individuata nella riforma della legge sul divorzio. A tal proposto si rende ormai doveroso e non più procrastinabile giungere alla eliminazione dell’istituto giuridico della separazione legale, così da consentire alle coppie in crisi di chiedere e ottenere direttamente il divorzio, proprio come avviene in pressoché tutti gli altri paesi europei ed extraeuropei. Una coraggiosa legge sul c.d. “divorzio breve” abbatterebbe non solo i costi e i tempi per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale, ma avrebbe un effetto benefico più in generale sui tempi di definizione delle cause civili e sul carico pendente dei tribunali, atteso che circa centomila cause iscritte ogni anno nei nostri uffici giudiziari riguardano proprio i procedimenti di separazione (consensuale o giudiziale).
5. Efficienza dell’apparato giudiziario
Il grave stato di degrado in cui versano le strutture giudiziarie è una delle fondamentali cause della durata irragionevole dei processi e su di esso occorre intervenire con un piano organico.
Quanto all’organizzazione dell’attività processuale la durata irragionevole ha la sua causa principale nei “tempi morti”: stasi rilevantissime di ogni attività, il più delle volte determinate da carenze di organico e di distribuzione irrazionale delle medesime. Non c’è dubbio che vi concorra anche una disciplina processuale spesso farraginosa (basti pensare al sistema delle notificazioni), che va certamente eliminata e/o modificata, nella consapevolezza però che si tratta di un intervento di seconda battuta.

1 commento:

  1. Lista Amnistia, Giustizia, Libertà

    CAMERA

    1. Elisabetta Zamparutti
    2. Sergio D’Elia
    3. Rita Bernardini
    4. Giacinto Marco Pannella
    5. Maurizio Bolognetti
    6. Elisabetta Tomaiuolo
    7. Pasquale Tria
    8. Cinzia Irene Libera Testa, detta Irene
    9. Mario Di Corato
    10. Nicola Magaletti
    11. Daniela Amato
    12. Dario Vese
    13. Antonella Soldo
    14. Francesco Mastroviti
    15. Daniela d'Amuri
    16. Luigi Benedetto Sbarro
    17. Margherita Russo
    18. Paolo Calvo
    19. Tania Rizzo
    20. Giuseppe Sante Gialluisi
    21. Addolorata Daniela De Matteis
    22. Anna Briganti
    23. Ivana Fabiola de Leo
    24. Michele Ermanno Macelletti
    25. Angela Iudici
    26. Francesco Donato De Notariis
    27. Serena Corrao
    28. Michele Fiore
    29. Daniela de Palo
    30. Gaia Rosini
    31. Alessandro Barchiesi
    32. Vincenzina Antonelli
    33. Raffaele Fortino
    34. Marco Imperioli
    35. Pietro Migliorati
    36. Paolo Proietti
    37. Bachisio Maureddu detto Isio
    38. Gennaro Romano
    39. Marco Cerrone
    40. Emma Bonino

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